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DOP e IGP: guida per la registrazione dei marchi di tutela

Da sempre l'Italia punta a promuovere la propria produzione agroalimentare e a tutelarla dalle confraffazioni. Ma qual è la procedura per registrare prodotti DOP e IGP? Ecco una guida utile sui soggetti abilitati a presentare la domanda e su tutte le fasi necessarie.

Difendere la produzione agroalimentare dalle contraffazioni, vuol dire anche fissare dei principi e delle caratteristiche specifiche dei prodotti stessi. Ecco una guida utile per registrare i marchi a livello europeo.

Qual è la procedura per registrare prodotti DOP e IGP? Ecco la guida
Tutte le fasi per registrare i prodotti DOP e IGP.

La disciplina delle DOP e delle IGP è affidata al Regolamento CE n. 510/2006 secondo il quale possono essere protetti:

  • i prodotti agricoli destinati all’alimentazione umana elencati nell’allegato II del Trattato che istituisce la Comunità europea;
  • i prodotti alimentari elencati nell’allegato I del Regolamento;
  • i prodotti agricoli elencati nell’allegato II del medesimo Regolamento. Tra questi, sono inoltre inclusi taluni prodotti agricoli non destinati all’alimentazione umana, come gli oli essenziali e i fiori (elencati in allegato II).

Il Regolamento non si applica ai prodotti del settore vitivinicolo ad eccezione degli aceti di vino, né alle bevande spiritose per i quali vi è una normativa distinta.

La materia dei prodotti DOP e IGP rappresenta un primato mondiale dell’Italia su cui la nostra politica punta da sempre per valorizzare un comparto che ci distingue in tutto il mondo.

I soggetti coinvolti nella disciplina delle DOP e delle IGP

Secondo il Regolamento sono autorizzate a inoltrare domanda di registrazione le “Associazioni”, intendendo per quest’ultime

«qualsiasi organizzazione, a prescindere dalla sua forma giuridica o dalla sua composizione, di produttori e/o di trasformatori interessati al medesimo prodotto agricolo o al medesimo prodotto alimentare. Altre parti interessate possono far parte dell’associazione».

In ogni caso la domanda di registrazione, presentata da associazioni, persone fisiche o giuridiche, deve riguardare solamente i prodotti agricoli o alimentari che esse producono o ottengono.

Il Regolamento, infatti, non fa riferimento a Consorzi di tutela ma a semplici associazioni, il cui compito specifico consiste nella presentazione della domanda (inclusa la proposta per la definizione del disciplinare di produzione). La normativa, invece, non disciplina le forme organizzative dei produttori successivamente alla registrazione della Dop e della Igp.

Modalità e fasi della domanda di registrazione:

Una volta costituita l’associazione e messo assieme il dossier contenente la documentazione richiesta dal Regolamento, viene data la possibilità sia in sede nazionale che comunitaria di far valere i diritti da parte di altri produttori che ritengano di essere danneggiati o usurpati dalla protezione della denominazione proposta.

Per questo motivo, è prevista una procedura organizzata su tre livelli (regionale, nazionale, comunitario) in grado di fornire ampie tutele e garanzie di rappresentanza a tutti gli attori coinvolti.

La domanda di registrazione va presentata al Ministero dell’agricoltura – responsabile nazionale della procedura di valutazione preliminare e della presentazione della domanda alla Commissione europea – e all’Assessorato dell’agricoltura della Regione nella quale ricade il territorio dove il prodotto è ottenuto.

La procedura di registrazione della domanda consta di tre fasi.

  1. Nella prima fase l’Amministrazione regionale valuta la richiesta e la trasmette al Ministero. Quest’ultimo procede alla valutazione della domanda sia negli aspetti formali (costituzione dell’Associazione) che nell’analisi del contenuto della richiesta e fornisce una prima valutazione. Se necessario, può chiedere chiarimenti all’associazione.
  2. Nella seconda fase il Ministero, insieme all’Amministrazione regionale e all’associazione proponente, fissa un incontro di “pubblico accertamento”, nel quale verifica la rispondenza della disciplina proposta agli usi leali e costanti richiesti dal Regolamento in questione. Quando anche la seconda fase è completata, il Ministero pubblica la proposta di denominazione sulla Gazzetta Ufficiale lasciando 30 giorni di tempo per un’eventuale opposizione motivata da parti interessate (procedura nazionale di obiezione) dopo la quale, se non sono pervenute obiezioni, la domanda viene inoltrata alla Commissione europea.
  3. L’ultima fase della procedura prevede un’analisi da parte della Commissione europea della documentazione presentata e della sua rispondenza ai requisiti del Regolamento n. 510/2006 e la successiva pubblicazione sul sito della Commissione europea per una eventuale opposizione da parte di soggetti (europei ed extraeuropei) che si sentano lesi dalla proposta di attivazione della denominazione, dando loro la possibilità di obiezione.
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Marco Miglietta

Giurista di professione, scrittore per passione. Cultore del diritto a mangiar bene, mi piace favorire l’incontro tra norme giuridiche ed enogastronomia. Cenni biografici? Dalle orecchiette, passando per lo gnocco fritto, fino alla cotoletta: questa la mia vita in un menù.

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