Il diritto a mangiar bene: la disciplina delle DOP e delle IGP

Scrutando il menù di un ristorante o tra gli scaffali del supermercato, tutti cerchiamo alimenti gustosi e cibi gourmet ma che siano anche di qualità. Il pregio di un prodotto, spesso, viene associato sia al marchio commerciale che a quello di garanzia, di garanzia della qualità appunto. Ma conosciamo davvero la differenza tra i marchi di qualità? Facciamo chiarezza tra DOP e IGP, il marchio di Denominazione di Origine Protetta e il marchio di Indicazione Geografica Protetta.

Ai sensi dell’art. 29 del Codice della proprietà industriale:

Sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche, sono dovute esclusivamente o essenzialmente all’ambiente geografico d’origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione.

DOP e IGP, differenza, significato, disciplina comunitaria

La protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, è accordata non solo a livello nazionale ma anche a livello comunitario dal Regolamento CE 510/2006 secondo il quale, in relazione ai prodotti agricoli e alimentari, inclusi gli aceti di vino ma esclusi i prodotti vitivinicoli, si intende:

  1. denominazione d’origine, il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare:
    – originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese;
    – la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani;
    – la cui produzione, trasformazione e elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata;
  2. indicazione geografica, il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare:
    – come originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese;
    – del quale una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche possono essere attribuite a tale origine geografica;
    – la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata.

Sono altresì considerate come denominazioni d’origine o indicazioni geografiche le denominazioni tradizionali, geografiche o meno, che designano un prodotto agricolo o alimentare.

Quando si può apporre il marchio DOP o IGP

Per beneficiare di una Denominazione d’origine protetta (DOP) o di un’Indicazione geografica protetta (IGP), un prodotto agricolo o alimentare deve essere realizzato seguendo specifiche regole contenute in dei “disciplinari di produzione”.

La tutela delle DOP e IGP in ambito comunitario

DOP e IGP, in ambito comunitario, sono tutelate mediante registrazione. La domanda può essere presentata esclusivamente da un’associazione di produttori o di trasformatori dei prodotti in relazione ai quali è chiesta la registrazione.

La normativa comunitaria prevede, espressamente, che una denominazione registrata secondo la normativa comunitaria può essere impiegata da ogni operatore che commercializzi prodotti agricoli o alimentari conformi al disciplinare di produzione. Inoltre, anche soggetti diversi da quelli che hanno il diritto di utilizzare le DOP e le IGP, qualora il loro nome corrisponda ad una di tali DOP o IGP, possono apporlo sui propri prodotti, purché in modo tale da non ingannare il pubblico.