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Le etichette alimentari: servono a tutelarci quindi impariamo a leggerle!

Le etichette alimentari sono uno strumento di tutela per il consumatore, dal punto di vista della salute che della convenienza economica. Impariamo a leggerle.

Le etichette alimentari sono uno strumento di tutela per il consumatore, dal punto di vista della salute che della convenienza economica. Impariamo a leggerle.

Etichette alimentari, sappiamo leggerle
Un moderno supermercato.

Un tempo la spesa si faceva dal negoziante di fiducia e ci si affidava a queste figure, diventate familiari, che tutelavano la nostra salute e la loro reputazione. Oggi, con l’affermarsi della grande distribuzione, il rapporto diretto è venuto meno e siamo faccia a faccia con gli scaffali dei supermercati. Scegliere i prodotti solo per la convenienza si potrebbe rivelare una scelta sbagliata perchè ciò che mettiamo nel carrello e che porteremo sulle tavole dei nostri figli deve essere sicuro, tracciabile, salutare ed equilibrato dal punto di vista nutrizionale.

Ecco quindi che il consumatore è diventato più attento nella lettura delle etichette, al fine di per acquisire tutti gli elementi necessari ad una spesa consapevole. La normativa nazionale sulle etichette alimentari (decreto legislativo n. 109/1992) ci viene in aiuto in questo senso, imponendo  una serie di obblichi ed elementi da riportare sulle confezioni.

Cosa sono le etichette alimentari?

Etichette alimentari, sappiamo leggerle
Un esempio di etichetta alimentare (Foto © La Gazzetta del Gusto).

L’etichettatura degli alimenti, ai sensi della normativa nazionale, è l’insieme delle menzioni, delle indicazioni, dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano, in alternativa:

  • direttamente sull’imballaggio,
  • su un’etichetta apposta sulla confezione,
  • sul dispositivo di chiusura
  • su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo
  • sui documenti di accompagnamento del prodotto alimentare.

Normativa sulle etichette alimentari

Ambito di applicazione

La normativa italiana sull’etichettatura dei prodotti alimentari (decreto legislativo n. 109/1992), nonchè la loro presentazione e relativa pubblicità si applica a:

  1. prodotti alimentari sfusi,
  2. prodotti preincartati e preconfezionati.

Indicazioni obbligatorie

Le indicazioni obbligatorie previste dal decreto legislativo n. 109/1992 sono:

  • la denominazione di vendita;
  • l’elenco degli ingredienti;
  • la quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale;
  • il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza;
  • il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea;
  • la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;
  • la gradazione alcolica effettiva per le bevande con un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
  • una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto;
  • le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l’adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;
  • le istruzioni per l’uso, ove necessario;
  • il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l’omissione possa indurre in errore l’acquirente circa l’origine o la provenienza del prodotto.

Le novità introdotte dall’Unione Europea

In ambito comunitario, come ricorda il Ministero dello Sviluppo Economico all’interno del proprio sito istituzionale, il Regolamento UE n. 1169/2011, del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, pubblicato in data 22 novembre 2011 ed entrato in vigore il 13 dicembre 2011, ha trovato applicazione a decorrere dal 13 dicembre 2014 per le disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti. Dal 13 dicembre 2016 è applicato sull’etichettatura nutrizionale.

La leggibilità delle informazioni obbligatorie

Tra le novità apportate, il Regolamento si è prevalentemente soffermato sulla leggibilità delle informazioni obbligatorie presenti sulle etichette. Infatti, tra le altre cose, è stato stabilito che:

  • le informazioni obbligatorie devono avere una dimensione minima dei caratteri, fissata in 1,2 mm,
  • venga individuata la figura del soggetto responsabile, ossia l’operatore con il cui nome o ragione sociale è commercializzato il prodotto. Se tale operatore non è residente nell’Unione europea, va indicato il nome dell’importatore nel mercato dell’Unione.

Etichetta nutrizionale

Per quanto riguarda l’etichetta nutrizionale il Regolamento l’ha resa obbligatoria, a partire dal 13 dicembre 2016, ma può essere anticipata volontariamente. La dichiarazione obbligatoria riguarda:

  • il contenuto calorico (energia),
  • i grassi,
  • i grassi saturi,
  • i carboidrati con specifico riferimento agli zuccheri,
  • il sale,

espressi come quantità per 100 g o per 100 ml o per porzione mentre gli elementi nutritivi di un elenco determinato possono essere dichiarati volontariamente.

Gli allergeni

Un’ulteriore importante novità riguarda le modalità di indicazione degli allergeni: qualsiasi ingrediente o coadiuvante che provochi allergie deve infatti figurare nell’elenco degli ingredienti con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza definita come allergene. Inoltre l’allergene deve essere evidenziato attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri, per dimensioni, stile o colore di sfondo.

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Marco Miglietta

Giurista di professione, scrittore per passione. Cultore del diritto a mangiar bene, mi piace favorire l’incontro tra norme giuridiche ed enogastronomia. Cenni biografici? Dalle orecchiette, passando per lo gnocco fritto, fino alla cotoletta: questa la mia vita in un menù.

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